Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Art. 3.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice
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l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: 1) teoria e pratica del servizio sociale; 2) psicologia; 3) nozioni
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rappresentante del Ministero del tesoro; 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
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della esclusione dalle attività in comune; 3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a
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ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia; 2) al magistrato di sorveglianza; 3
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presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni
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previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491; 3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro
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liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; 3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al